Apprendistato di alta formazione e di ricerca

L’apprendistato è disciplinato dal D.Lgs 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro”, che prevede - tra altre - anche le tre seguenti tipologie di contratto:

1. Apprendistato di alta formazione
2. Apprendistato di ricerca

3. Apprendistato per l’accesso alle professioni ordinistiche

e dal DM 12 ottobre 2015, che definisce gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di formazione dell’apprendistato di I e III livello.

 

1. Apprendistato di alta formazione per conseguimento laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, master e dottorato

E’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario (laurea, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, master di I e II livello, dottorato).
E’ un contratto a causa mista ossia prevede contestualmente l’assolvimento dell’obbligo lavorativo e dell’obbligo formativo tramite l’integrazione della didattica accademica con la formazione aziendale e può essere stipulato con giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni iscritti ad un corso di studio universitario.
Il D.Lgs 81/2015 all’art.45 rimette alle Regioni  regolamentazione e durata del periodo di apprendistato e la RER ha recepito la normativa nazionale nella Dgr. 963 del 21/06/2016 frutto del Protocollo d’intesa siglato con le Università e le parti Sociali (http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/apprendistato).
I vantaggi per le aziende, oltre al fatto di inserire una risorsa con alto potenziale che può contribuire ad innovare i processi/prodotti aziendali, sono di tipo retributivi/contributivo/fiscale ed economico (vedi APPRENDISTATO_ Assunzioni agevolate_ANPALServizi).
I vantaggi per lo studente sono: il contratto di lavoro, le tutele assicurative/previdenziali, , il rimborso delle tasse di immatricolazione e/o iscrizione agli anni successivi al primo. lo sviluppo di competenze professionali e trasversali oltre a quelle scientifico/disciplinari specifiche del percorso di studi.

https://www.youtube.com/watch?v=fFk2T47u9Bs

2. Apprendistato di ricerca

E’ un contratto finalizzato alla realizzazione di attività di ricerca destinato a giovani fino a 29 anni in possesso di Laurea Magistrale o titoli superiori. La durata del contratto per attività di ricerca è definita, nell’ambito del PFI dell’apprendista, in rapporto alla durata del progetto di ricerca, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni. Il contratto può essere prorogato fino ad un anno, in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca, previa modifica e aggiornamento del PFI.
Il percorso formativo dell’apprendista è definito nel Piano Formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all’apprendista. In coerenza con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, la formazione è ripartita in:
- interna pari al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto
- esterna 80 ore annue
Qualora l’apprendista sia assunto da uno dei soggetti cui le aziende possono rivolgersi per siglare la convenzione per l’attivazione di un apprendistato per la ricerca, la formazione esterna non è dovuta. Il progetto è realizzato in convenzione con Università.

3. Apprendistato per la pratica per l’accesso alle professioni ordinistiche

E’ un contratto finalizzato al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato per l’accesso alle professioni ordinistiche. E' destinato a giovani tra i 18 e i 29 anni iscritti nel registro dei praticanti secondo le specifiche di ciascun Ordine.
Durata del contratto: non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi, in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato.

Il contratto di apprendistato può essere acceso sia all’inizio del periodo di pratica che in un momento successivo.


La formazione interna è pari al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto (Decreto Interministeriale 12/10/2015). La formazione esterna non è obbligatoria poiché l’obiettivo del contratto non è il conseguimento di un titolo. La convenzione con l’istituzione formativa (Università) viene siglata solo nel caso in cui si opti per una quota di formazione esterna.

 

Suggerimenti operativi a cura di Anpal Servizi :  www.anpalservizi.it/news-faq-focus-apprendistato-terzolivello-anpalservizi 

 

 

 
Per ulteriori informazioni, chiamare Ufficio Orientamento al lavoro e Placement UNIMORE
Marilena Ravetto  - Tel. 059 2057094 - marilena.ravetto@unimore.it