Tirocini Extra-curriculari
A decorrere dal 1 luglio 2019 entrerà in vigore la nuova Legge Regionale ER n. 1 del 4 marzo 2019 recante Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge Regionale 1 agosto 2005, n.17 (norme per la promozione delloccupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) in attuazione delle Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento del 25 maggio 2017.
Queste le principali novità:
- sarà superata la distinzione tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro (tipologie A e B) e la durata massima del tirocinio sarà di 6 mesi;
- confermata lindennità minima di 450 euro mensili per tutti i tirocinanti;
- un nuovo sistema di autorizzazione preventiva, che dovrà essere rilasciata dallAgenzia per il Lavoro;
- ulteriori vincoli per i soggetti ospitanti, a partire dal divieto di sostituire con i tirocinanti il personale in malattia, maternità, ferie o in sciopero, e i lavoratori in momenti di picco delle attività;
- un limite al numero di tirocinanti che possono essere seguiti contemporaneamente dai tutor di soggetto promotore e ospitante;
- un nuovo impianto sanzionatorio nei confronti di soggetti promotori e ospitanti;
- In Emilia Romagna l'attivazione dei tirocini extracurriculari avviene esclusivamente sul Portale regionale Lavoro per te, nellapposita sezione dedicata ai Tirocini.
Per informazioni contattare lUFFICIO STAGE di Dipartimento.
(Tirocini formativi e di orientamento - art. 25 comma 1 lett. a, LR 17/2005)
Sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio (laurea, laurea magistrale, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di primo e di secondo livello) presso lUniversità degli studi di Modena e Reggio Emilia entro 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo .
Per i tirocini attivati in Emilia Romagna è prevista unindennità mensile minima di 450,00 Euro e la durata massima del tirocinio è di 6 mesi..
Le aziende ospitanti devono:
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 s.m.i.;
- non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti lattivazione del tirocinio;
- non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
- di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati.
Inoltre, l'azienda ospitante deve richiedere una nuova convenzione per ogni tirocinio attivato.
Per i tirocini formativi e di orientamento, la Regione Emilia Romagna ha introdotto come obiettivo del tirocinio gli standard di conoscenze e capacità contenuti nel Sistema Regionale delle Qualifiche.
A partire dal 1 settembre 2014 è entrato in vigore l'obbligo di erogazione del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) al termine dei tirocini stessi.
I tirocini svolti in altre Regioni sono promossi secondo le norme previste dalla Regione in cui ha sede il tirocinio.