Tirocini Extra-curriculari

A decorrere dal 1 luglio 2019 entrerà in vigore la nuova Legge Regionale ER n. 1 del 4 marzo 2019 recante “Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge Regionale 1 agosto 2005, n.17 (norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro)” in attuazione delle “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017.

Queste le principali novità:

  • sarà superata la distinzione tra “tirocini formativi e di orientamento” e “tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro” (tipologie A e B) e la durata massima del tirocinio sarà di 6 mesi;
  • confermata l’indennità minima di 450 euro mensili per tutti i tirocinanti;
  • un nuovo sistema di autorizzazione preventiva, che dovrà essere rilasciata dall’Agenzia per il Lavoro;
  • ulteriori vincoli per i soggetti ospitanti, a partire dal divieto di sostituire con i tirocinanti il personale in malattia, maternità, ferie o in sciopero, e i lavoratori in momenti di picco delle attività;
  • un limite al numero di tirocinanti che possono essere seguiti contemporaneamente dai tutor di soggetto promotore e ospitante;
  • un nuovo impianto sanzionatorio nei confronti di soggetti promotori e ospitanti;
  • In Emilia Romagna l'attivazione dei tirocini extracurriculari avviene esclusivamente sul Portale regionale Lavoro per te, nell’apposita sezione dedicata ai Tirocini.

Per informazioni contattare l’UFFICIO STAGE di Dipartimento.

 

(Tirocini formativi e di orientamento - art. 25 comma 1 lett. a, LR 17/2005) 

Sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio (laurea, laurea magistrale, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di primo e di secondo livello) presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia entro 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo .

Per i tirocini attivati in Emilia Romagna è prevista un’indennità mensile minima di 450,00 Euro e la durata massima del tirocinio è di 6 mesi..

 

Le aziende ospitanti devono:

- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 s.m.i.;
- non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;
- non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
- di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati.

Inoltre, l'azienda ospitante deve richiedere una nuova convenzione per ogni tirocinio attivato.

 

Per i tirocini formativi e di orientamento, la Regione Emilia Romagna ha introdotto come obiettivo del tirocinio gli standard di conoscenze e capacità contenuti nel Sistema Regionale delle Qualifiche.

A partire dal 1 settembre 2014 è entrato in vigore l'obbligo di erogazione del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) al termine dei tirocini stessi.


I tirocini svolti in altre Regioni sono promossi secondo le norme previste dalla Regione in cui ha sede il tirocinio.